Avv. Annamaria Marra

AVV. ANNAMARIA MARRA LEGALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Avv. ANNAMARIA MARRA MILANO 5 APRILE 2019 DOCENZA CORSO ECM MEDICI SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

IL RUOLO DEL MEDICO NELLA CONCILIAZIONE DELLA LITE SANITARIA

Nella foto l’evento formativo ecm tenuto dall'Avv. Annamaria Marra cui la FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ha concesso il patrocinio.

L'evento ha raggiunto l'obiettivo di  far conseguire ai medici le competenze che integrano il requisito richiesto dalla Legge ai fini del conferimento dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nel processo civile. L’art. 8 della legge n. 24/2017 (cd. Gelli- Bianco) stabilisce che il procedimento di consulenza tecnica preventiva costituisce condizione di procedibilità dell’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, inoltre al c.t.u è affidato l’importante compito di tentare la conciliazione fra le parti in causa. In virtù di ciò l’art. 15 della stessa Legge ha previsto che i consulenti tecnici d’ufficio, da nominare nell’ambito della consulenza tecnica preventiva, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisiste anche mediante specifici percorsi formativi.

il corso ecm si è svolto presso il Grand Palace Hotel stante la numerosa  presenza di professionisti appartenenti alle seguenti discipline: medicina legale, medicina del lavoro, psichiatria, ortopedia, anatomia patologica.    

 

     Partendo dall’attuale quadro normativo che disciplina la responsabilità civile della struttura sanitaria e degli esercenti le professioni sanitarie ossia la legge n. 24 del 2017 (già ritoccata dalla legge n. 3 del 2018)  l'Avv. Annamaria nel corso delle 8 ore di docenza  ha  affrontato il tema del ruolo del medico   nell’ambito dell’istituto della consulenza tecnica preventiva evidenziando l’importanza dell’attività conciliativa ed i suoi riflessi  sull’efficienza della  giustizia civile.

 

     Nel corso delle due sessioni formative sono stati illustrati alcuni casi giudiziari sul tema della responsabilità sanitaria.

 

     Il tema che ha suscitato maggiore interesse  è stato quello dell’attività conciliativa affidata  al medico stante la rilevanza delle situazioni giuridiche coinvolte fra cui il diritto alla salute del cittadino tutelato costituzionalmente dall’art 32.

     I professionisti hanno evidenziato l’oscurità del testo normativo in merito al tentativo di conciliazione sottolineando la necessità di svolgere preliminarmente il proprio accertamento onde poi offrire alle parti quelle valutazioni tecniche necessarie per orientarle verso una definizione condivisa della Lite.

 

      Sulla base di tali osservazioni, tenendo conto della finalità dell’istituto della consulenza tecnica preventiva ma soprattutto della ratio sottesa alla Legge 24/2017, si è svolto un interessante e costruttivo confronto che ha portato a definire, con maggiore chiarezza,  la suddetta problematica. 

E'stata pubblicata nella G.U. n.12 del 16-1-2018 la LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Importanti novità in tema di consenso informato, rifiuto di cure, terapia del dolore, disposizioni anticipate di trattamento. 

La legge 219 del 2017 ha riconosciuto la possibilità per qualsiasi soggetto, maggiorenne e capace  di intendere e volere,  di redigere le c.d. disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t) con le quali poter esprimere  le proprie determinazioni su eventuali trattamenti sanitari futuri.

 

IL MEDICO E LE D.A.T  (NON VINCOLANTI)

Il rifiuto alle cure manifestato  nelle D.A.T è espressione di una scelta libera e consapevole - nella  quale confluiscono convinzioni ideologiche e religiose dell’individuo-  che seppur manifestata in anticipo si deve considerare emessa  in vista di una futura incapacità di autodeterminarsi.  

Il punto saliente della nuova disciplina è costituito dal rapporto fra il medico ed il paziente che abbia redatto le D.A.T.

 

Le D.A.T, «possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario se nominato, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»

 

Ciò significa che esse non hanno valore assoluto e che, in alcuni casi la cui valutazione è rimessa al medico, possono essere disattese nell’interesse del paziente.    

ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Nella G. U del  31 gennaio 2018 è stata pubblicata la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018

LEGGE 8 marzo 2017 n. 24  (Gelli-Bianco)     IN VIGORE DAL 1 APRILE 2017

Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli esercenti le professioni sanitarie

DIRITTO 24 Commento a cura di Annamaria MARRA, Avvocato Esperto in Responsabilità Sanitaria

L'intervento normativo (Legge n. 24/2017, cd. legge Gelli-Bianco) che recentemente ha riformato il sistema della responsabilità civile in ambito sanitario, sebbene abbia fatto chiarezza sulla effettiva natura della suddetta responsabilità, tuttavia non ha escluso la possibilità per il paziente-danneggiato di citare in giudizio il medico ritenuto responsabile del danno subito.

In virtù della nuova previsione normativa (cfr. art. 7 della Legge 24/2017) la struttura sanitaria (pubblica o privata) ed il medico, che non abbia stipulato un contratto con il paziente, sono entrambi esposti all'azione civile del danneggiato e devono risarcire l'eventuale danno arrecato al paziente.

La responsabilità civile del medico tuttavia si atteggia diversamente rispetto a quella della struttura sanitaria ove egli presta la sua attività professionale

A fronte di un danno cagionato al paziente il medico risponderà del proprio operato ai sensi dell'art 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) mentre la struttura sanitaria risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (responsabilità contrattuale) e ciò sia a seguito della condotta dolosa o colposa posta in essere dal medico, sia in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di spedalità stipulato con il paziente a seguito di un ricovero o di una visita ambulatoriale.

Per effetto di tale scelta legislativa nell'attuale sistema civile, in tema di responsabilità sanitaria, si sono delineati due diversi ed autonomi titoli di responsabilità giustificati dalla diversa natura del soggetto "debitore" della prestazione sanitaria. Basti pensare che le Aziende sanitarie, ai sensi del D. lgs 502/1992, devono garantire i cd. L.E.A (livelli essenziali e uniformi di assistenza) ed a tal fine sono dotate di personalità giuridica pubblica, autonomia imprenditoriale e patrimoniale.

L'opera professionale prestata dal medico all'interno della struttura sanitaria, invece, costituisce l'adempimento della prestazione lavorativa cui contrattualmente è obbligato.

L'esistenza di oneri probatori più gravosi e di termini prescrizionali più brevi potrebbe costituire una remora per l'instaurazione del giudizio risarcitorio nei confronti del medico, tuttavia tale possibilità non è preclusa dalla nuova normativa anche se il sistema delineato dal legislatore mira a contrastarla attraverso specifiche previsioni.

Al riguardo v'è da chiedersi quale forma di garanzia è tenuta a fornire la struttura sanitaria nel caso in cui il danneggiato chiami in causa il medico.

Per rispondere a questo interrogativo occorre prendere in esame il disposto dell'art.10, comma 2, della legge Gelli- Bianco secondo cui "le strutture sanitarie stipulano polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie". Dalla lettura della norma in commento emerge che il medico, che a qualunque titolo operi in strutture sanitarie pubbliche o private, dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, soltanto una polizza di assicurazione per la colpa grave per l'ipotesi in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto oppure l'azione rivalsa.

Non vi è dubbio che il nuovo quadro normativo tenda ad assicurare una maggiore tutela in favore del medico nell'ipotesi in cui il danneggiato proponga l'azione risarcitoria nei suoi confronti. In quest'ottica l'eventuale giudizio civile vedrà coinvolta anche la struttura sanitaria in quanto tenuta all'adempimento dell'obbligo di cui all'art 10, comma 2, della Legge 24/2017.

L'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, facente capo alle strutture sanitarie, può essere adempiuto attraverso la stipula di un'idonea polizza assicurativa o attraverso l'adozione di "altre analoghe misure".

La scelta sulla modalità di adempimento dell'obbligazione ex lege è rimessa alla struttura sanitaria interessata che, tenuto conto della propria realtà aziendale e del livello di sinistrosità, valuterà quale opzione adottare.

Resta da chiarire se le analoghe misure, che attualmente si identificano con le ipotesi in cui le Aziende sanitarie decidono di gestire direttamente i rischi derivanti da responsabilità civile (c.d autoassicurazione), siano idonee a garantire efficacemente la finalità della nuova normativa anche perché siamo ancora in attesa dell'emanazione della normativa secondaria che dovrebbe chiarire quali siano i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle analoghe misure.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2017-12-13/garanzia-copertura-assicurativa-responsabilita-civile-terzi-azione-risarcitoria-confronti-medico-170024-mobile.php